Art. 89 LDIP dal 2025

Art. 89 Provvedimenti conservativi (1)
Se l’ereditando lascia beni in Svizzera e non sussiste una competenza secondo gli articoli 86–88, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d’urgenza a loro tutela.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.