Art. 89 LTF dal 2025
Art. 89 Diritto di ricorso
1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:a. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;b. è particolarmente toccato dalla decisione o dall’atto normativo impugnati; ec. ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica degli stessi.
2 Hanno inoltre diritto di ricorrere:a. la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l’atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;b. in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l’organo competente dell’Assemblea federale;c. i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;d. le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un’altra legge federale.
3 In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell’affare in causa.
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