Art. 88a LStrl dal 2025

Art. 88a (1) Unione domestica registrata
Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.