Art. 88 CCS dal 2024

Art. 88 I. Soppressione da parte dell’autorit competente (1)
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2 La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.