Art. 88 CPP dal 2023
Art. 88 Pubblicazione
1 La notificazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:a. il luogo di soggiorno del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;b. una notificazione è impossibile o dovesse comportare complicazioni straordinarie;c. una parte o il suo patrocinatore con domicilio, dimora abituale o sede all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
3 Delle decisioni finali è pubblicato soltanto il dispositivo.
4 I decreti d’abbandono e i decreti d’accusa sono reputati notificati anche se non pubblicati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.