Art. 88 LIVA dal 2025

Art. 88 Rimborso al contribuente
1 Se dal rendiconto d’imposta o dall’imputazione degli acconti al credito fiscale risulta un’eccedenza a favore del contribuente, quest’ultima gli viene versata. (1)
2
3 Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché il credito fiscale non sia passato in giudicato. (2)
4 Se il versamento dell’eccedenza secondo il capoverso 1 o la restituzione secondo il capoverso 3 sono effettuati oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di restituzione presso l’AFC, è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento o della restituzione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 438; FF 2021 2363).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
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