Art. 88 LDIP dal 2025

Art. 88 Foro del luogo di situazione
1 Se l’ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all’estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorità dello Stato di domicilio non se ne occupino. Per evitare conflitti di competenza, i tribunali o le autorità svizzeri possono declinare la propria competenza sempreché le autorità di uno Stato di origine estero dell’ereditando o dello Stato della sua ultima dimora abituale si occupino della successione. (1)
2 Se i beni sono situati in più luoghi, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi per primi.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 330; FF 2020 2987).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.