Art. 88 LDIP dal 2022

Art. 88 3. Foro del luogo di situazione
1 Se l’ereditando era uno straniero con ultimo domicilio all’estero, per i beni situati in Svizzera sono competenti i tribunali o le autorit svizzeri del luogo di situazione, sempreché le autorit estere non se ne occupino.
2 Se i beni sono situati in più luoghi, sono competenti i tribunali o le autorit svizzeri aditi per primi.
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