Art. 88 LIFD dal 2025

Art. 88 Collaborazione del debitore della prestazione imponibile
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2 L’imposta alla fonte deve essere parimenti trattenuta se il lavoratore ha domicilio o dimora in un altro Cantone. (1)
3 Il debitore della prestazione imponibile è responsabile del pagamento dell’imposta alla fonte.
4 Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione fissata dall’autorità fiscale competente e compresa tra l’1 e il 2 per cento dell’ammontare complessivo dell’imposta alla fonte. (1)
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).
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