Art. 88 LPP dal 2025

Art. 88 (1) Notifica di prestazioni percepite indebitamente
L’istituto di previdenza che, nello svolgimento delle sue funzioni, constata che una persona ha percepito prestazioni indebitamente, è legittimato a notificarlo agli organi dell’assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 291).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.