Art. 88 LAVS dal 2025

Art. 88 (1) Contravvenzioni
Chiunque, in violazione dell’obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,chiunque si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,… (2) è punito con la multa, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).(2) Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758; FF 2019 6043).
(3) Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
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