Art. 87a CCS dal 2024

Art. 87a (1) Infrastruttura ferroviaria (2) *
1 La Confederazione assume l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.
2
3 I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.
4 La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.
(1) Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).(2) * Con disposizione transitoria.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.