OR Art. 871 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 871 OR dal 2024

Art. 871 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 871 Versamenti suppletivi

1 Anziché rendere responsabili i soci o pur rendendoli responsabili, lo statuto può obbligarli ad eseguire versamenti suppletivi; questi saranno tuttavia adoperati solo a colmare perdite accertate dal bilancio.

2 L’obbligo d’eseguire versamenti suppletivi può essere illimitato o limitato a somme determinate od anche proporzionato ai contributi ed alle quote sociali.

3 In difetto di disposizioni dello statuto, i soci devono contribuire al versamento suppletivo in proporzione dell’ammontare delle quote sociali o, in mancanza di queste, per capi.

4 I versamenti suppletivi possono essere ordinati in ogni tempo. Nel fallimento della societ il diritto d’ordinarli spetta all’amministrazione fallimentare.

5 Si applicano per il resto le norme circa la riscossione dei contributi sociali e la decadenza dai diritti come socio.


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