Art. 87 LD dal 2023
Art. 87 Capitolo 4: Esecuzione di crediti doganali Realizzazione del pegno doganale e vendita di titoli
1 Un pegno doganale può essere realizzato se:a. il credito doganale così garantito è diventato esigibile; eb. il termine di pagamento impartito al debitore doganale o al fideiussore è scaduto infruttuosamente.2 L’UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci o cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa.
3 Il pegno è di norma realizzato mediante incanto pubblico. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto.
4 L’UDSC può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:a. il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; ob. il valore del pegno ammonti al massimo a 5000 franchi e il proprietario sia sconosciuto. (1)
5 Il Consiglio federale stabilisce:a. le ulteriori condizioni alle quali l’UDSC può realizzare il pegno a trattative private;b. i casi nei quali l’UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno. (1)
6 L’UDSC può vendere in borsa i titoli depositati. (3)
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 ([RU 2016 2429]; [FF 2015 2395]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.