Art. 87 ONC dal 2025
Art. 87 Trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola e forestale (1)
1 Sono considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i trasporti fra le diverse parti dell’azienda, segnatamente fra la sede e il luogo di svolgimento dell’attività. (1)
2 Sono parimenti considerati in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola e forestale i seguenti trasporti, se non sono effettuati per fornitori o acquirenti che commerciano, producono o trasformano a titolo professionale le merci trasportate: (1) a. (1) il carico e lo scarico di beni dell’azienda come foraggi, strame, concimi, sementi, di macchine e apparecchi agricoli, forestali o domestici, di mobili e materiali da costruzione;b. i trasporti di bestiame, ad esempio in relazione con l’alpeggio, i mercati e le esposizioni;c. le consegne al primo acquirente dei prodotti dell’azienda per la trasformazione o l’utilizzazione;d. (1) i trasporti per una cava, una torbiera o un allevamento di maiali, volatili o api che fa parte di un’azienda agricola o forestale quale azienda accessoria.
3 Sono equiparati ai trasporti per l’esercizio di un’azienda agricola o forestale: (1) a. i trasporti in relazione con lavori di bonifica, di formazione di nuove terre, di raggruppamento parcellare e di dissodamento eseguiti per poter sfruttare il suolo a scopo agricolo e forestale;b. i trasporti in relazione con lavori di arginatura e di protezione, ai quali il detentore del veicolo partecipa direttamente;c. i trasporti in relazione con lavori comunali e altri che il detentore del veicolo è tenuto a eseguire per la comunità;d. (7) i trasporti di legna da ardere e di quella proveniente dalle foreste patriziali effettuati tra la foresta e il primo destinatario;e. (8) le corse per il servizio antincendio e per la protezione civile;f. (9) le corse gratuite per scopi di pubblica utilità o per la conservazione di vecchi veicoli agricoli e forestali che servono come beni culturali tecnici.
(1) (2)
(2) (3)
(3) (4)
(4) (5)
(5) (6)
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 243]).
(7) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2883]).
(8) Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 apr. 1982, in vigore dal 1° mag. 1982 ([RU 1982 531]).
(9) Introdotta dalla cifra I dell’O del 7 mar. 1994 ([RU 1994 816]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2883]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.