Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Art. 87

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAINF:



Art. 87 LAINF dal 2024

Art. 87 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 87 Premio supplementare (1)

1 Il Consiglio federale, su proposta della commissione di coordinamento, fissa un premio supplementare per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. Sentita la commissione di coordinamento, esso può esonerarne totalmente o parzialmente determinate categorie di aziende.

2 Detto premio è prelevato dagli assicuratori e amministrato dall’INSAI, che tiene a tale scopo un conto separato; quest’ultimo è soggetto all’approvazione del Consiglio federale.

3 Il premio supplementare serve a coprire le spese risultanti dalla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali attuata dagli organi esecutivi. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

(1) Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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