ORC Art. 87 - Contenuto dell’iscrizione

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 87 ORC dal 2025

Art. 87 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 87 Contenuto dell’iscrizione

1 L’iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società cooperativa;
  • b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • c. la sede e il domicilio legale;
  • d. la forma giuridica;
  • e. la data dello statuto;
  • f. se limitata, la durata della società;
  • g. lo scopo;
  • h. il valore nominale di eventuali certificati di quota;
  • i. nel caso di obblighi di fornire contributi o prestazioni dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • j. nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
  • k. gli amministratori;
  • l. le persone autorizzate a rappresentare;
  • m. (1) se la società cooperativa non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);
  • n. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
  • o. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
  • p. (2) la forma delle comunicazioni della società cooperativa ai soci prevista dallo statuto.
  • 2 Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2 lettera a. (2)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634).
    (2) (3)
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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