Art. 87 ORC dal 2025
Art. 87 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società cooperativa;b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;c. la sede e il domicilio legale;d. la forma giuridica;e. la data dello statuto;f. se limitata, la durata della società;g. lo scopo;h. il valore nominale di eventuali certificati di quota;i. nel caso di obblighi di fornire contributi o prestazioni dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;j. nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;k. gli amministratori;l. le persone autorizzate a rappresentare;m. (1) se la società cooperativa non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data di inizio dell’esercizio a partire dal quale vale la rinuncia (art. 62 cpv. 2);n. se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;o. l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;p. (2) la forma delle comunicazioni della società cooperativa ai soci prevista dallo statuto.
2 Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2 lettera a. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 ([RU 2023 634]).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 114]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.