LFus Art. 87 - Approvazione ed esecuzione del trasferimento di patrimonio

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 87 LFus dal 2023

Art. 87 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 87 Approvazione ed esecuzione del trasferimento di patrimonio

1 Gli organi superiori delle fondazioni sottoposte alla vigilanza dell’ente pubblico devono chiedere l’approvazione del trasferimento di patrimonio all’autorit di vigilanza competente. La domanda scritta deve attestare che le condizioni del trasferimento di patrimonio sono adempiute.

2 È competente l’autorit di vigilanza della fondazione trasferente.

3 Dopo aver esaminato la domanda, l’autorit di vigilanza emana una decisione. Una volta passata in giudicato la decisione di approvazione, l’autorit di vigilanza chiede l’iscrizione del trasferimento di patrimonio all’ufficio del registro di commercio.

4 L’iscrizione nel registro di commercio e le condizioni di validit giuridica sono rette dall’articolo 73.


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