Art. 87 LSerFi dal 2024

Art. 87 Vigilanza e scambio di informazioni Vigilanza
1 L’autorit di vigilanza competente controlla che i fornitori di servizi finanziari sottoposti alla sua vigilanza rispettino i requisiti posti alla fornitura di servizi finanziari e all’offerta di strumenti finanziari.
2 Nell’ambito degli strumenti di vigilanza a sua disposizione, essa può prendere provvedimenti per impedire o porre fine all’inosservanza di tali requisiti.
3 In merito alle controversie di diritto privato tra fornitori di servizi finanziari o tra questi ultimi e i loro clienti decide il giudice o il tribunale arbitrale competente.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.