LPP Art. 86b - Informazione degli assicurati

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 86b LPP dal 2025

Art. 86b Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 86b (1) Informazione degli assicurati

1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

  • a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
  • b. l’organizzazione e il finanziamento;
  • c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51;
  • d. (2) l’esercizio del diritto di voto in quanto azionista secondo l’articolo 71b.
  • 2 Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve, sul grado di copertura e sui principi dell’esercizio del diritto di voto in quanto azionista (art. 71a). (3)

    3 Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto. (4)

    4 L’articolo 75 è applicabile. (4)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 e dal 1° apr. 2004 per il cpv. 2 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
    (2) Introdotta dall’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (3) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 10 della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (4) (5)
    (5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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