Art. 86a CCS dal 2024

Art. 86a (1)
1 L’autorit federale o cantonale competente modifica il fine o l’organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilit è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica del fine o dell’organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri. (2)
2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilit pubblica secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 (3) sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilit pubblica.
3 Il diritto di esigere la modifica del fine o dell’organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione. (2) Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione.
4 Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell’organizzazione soltanto congiuntamente. (2)
5 L’autorit che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorit di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell’organizzazione della fondazione. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).(2) (4)
(3) RS 642.11
(4) (5)
(5) (6)
(6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).
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