OR Art. 864 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 864 OR dal 2024

Art. 864 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 864 Diritti sul patrimonio sociale 1. In conformit dello statuto

1 Lo statuto stabilisce se sul patrimonio della societ spettino diritti, e quali, al socio che ne esce o ai suoi eredi. Tali diritti si calcolano in base al patrimonio netto accertato dal bilancio alla data dell’uscita, non comprese in esso le riserve.

2 Lo statuto può attribuire al socio che esce o ai suoi eredi il diritto al rimborso totale o parziale dei certificati di quota, ad eccezione della tassa d’ammissione. Esso può prevedere che il rimborso sia differito, ma per non più di tre anni dall’uscita.

3 La societ può tuttavia, anche se lo statuto sia silente su tal punto, differire di tre anni il rimborso in quanto questo le cagionasse un danno considerevole o ne compromettesse la continuazione. Rimane riservato il diritto, che alla societ spettasse, di farsi pagare un’equa indennit .

4 I diritti del socio che esce o dei suoi eredi si prescrivono in tre anni decorribili dal giorno per il quale il pagamento può essere chiesto.


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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
127 III 415Abfindungsanspruch ausscheidender Genossenschafter (Art. 864 Abs. 1 OR). Steht den ausscheidenden Genossenschaftern gemäss den Statuten ein Abfindungsanspruch zu, ist dessen Umfang zwingend auf den Zeitpunkt des Ausscheidens zu berechnen. Einzig die Fälligkeit kann statutarisch hinausgeschoben werden (E. 3-5). Genossenschaft; Genossenschafter; Abfindung; Fälligkeit; Statuten; Austritt; Zeitpunkt; Gesetzgeber; Berechnung; Abfindungsanspruch; Ausscheiden; Ansprüche; Schutz; Regelung; Bilanz; Anspruch; Auslegung; Hinweis; GUTZWILLER; Bezug; -Entwurf; Siedlungsgenossenschaft; Berufung; Genossenschaftern; Ausscheidens; Klägerinnen
115 V 362Art. 842 Abs. 3 und Art. 864 OR: Kollektivaustritt eines Arbeitgebers aus einer Personalvorsorgeeinrichtung in Form einer Genossenschaft. Die statutarische Beschränkung der Austrittsforderung auf 90% des Deckungskapitals ist zulässig und stellt keine übermässige Erschwerung des Austritts im Sinne von Art. 842 Abs. 3 OR dar. Genossenschaft; Austritt; Statuten; Austritts; Personal; Services; Industriels; Sinne; Genossenschafter; Versicherungsgericht; Deckungskapitals; Vorsorge; Recht; Pensionskasse; Mitglied; Austrittserschwerung; Urteil; Ansprüche; Genossenschaftsvermögen; Unternehmung; PKE-Statuten; Arbeitgeber; Versicherungsfall; Auslösungssumme; Vorinstanz