Art. 861 CCS dal 2022

Art. 861 2. Titolo di pegno
1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’ufficio del registro fondiario.
2 I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente, il Consiglio federale ne definisce la forma.
3 I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del debitore e del proprietario del fondo gravato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.