OR Art. 861 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 861 OR dal 2025
Art. 861 Utile dell’esercizio nelle società cooperative di credito
1 Le società cooperative di credito possono derogare nel loro statuto alle disposizioni dei precedenti articoli circa la ripartizione dell’utile dell’esercizio, ma sono tenute a costituire un fondo di riserva e ad adoperarlo in conformità delle precedenti norme.
2 Al fondo di riserva dev’essere annualmente assegnato un decimo almeno dell’utile dell’esercizio, fino a che il fondo abbia raggiunto il decimo del capitale sociale.
3 Se ai certificati di quota è attribuita una parte dell’utile dell’esercizio superiore al tasso usuale dell’interesse per i prestiti a lunga scadenza senza speciali garanzie, deve parimente essere versato al fondo di riserva un decimo di detta eccedenza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.