Art. 860 CCS dal 2025

Art. 860 Costituzione
1 Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo.
2 Come creditori delle cartelle ipotecarie documentali possono essere designati il portatore o una determinata persona, segnatamente il proprietario del fondo.
3 L’iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria già prima della confezione del titolo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.