LCA Art. 86 -

Einleitung zur Rechtsnorm LCA:



Art. 86 LCA dal 2024

Art. 86 Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) drucken

Art. 86 in via di esecuzione e di fallimento (1)

1 Se il diritto derivante da un contratto d’assicurazione sulla vita, conchiuso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d’esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.

2 Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d’esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

3 Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all’ufficio d’esecuzione o all’amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.

(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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