REDD Art. 86 -

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 86 REDD dal 2022

Art. 86 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 86

Concluso il procedimento scritto, il presidente della Corte decide sull’opportunit di consentire alle Parti contraenti che hanno presentato osservazioni per scritto di svilupparle oralmente nel corso di un’udienza fissata a tale scopo.


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