Art. 86 LPP dal 2025

Art. 86 (1) Obbligo del segreto
Le persone incaricate di applicare la presente legge nonché di controllarne e sorvegliarne l’esecuzione devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.