Art. 86 LStrl dal 2024

Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie
1 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi (1) concernenti i richiedenti l’asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L’entit del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. (2)
2 Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l’asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994 (8) sull’assicurazione malattie.
(1) RS 142.31(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
(3) (6)
(4) RS 311.0
(5) RS 321.0
(6) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).
(7) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2018 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1413; FF 2018 1381).
(8) RS 832.10
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.