Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 85a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 85a LPP dal 2025

Art. 85a Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 85a (1) Trattamento di dati personali

1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per: (2)

  • a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
  • b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
  • c. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
  • d. sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
  • e. allestire statistiche;
  • f. (3) assegnare o verificare il numero d’assicurato dell’AVS.
  • 2 Per adempiere tali compiti possono inoltre trattare o far trattare dati personali che permettono segnatamente di valutare la salute, la gravità dell’infermità fisica o psichica, i bisogni e la situazione economica dell’assicurato. (4)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2689; FF 2000 205).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
    (3) Introdotta dall’all. n. 9 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
    (4) Introdotto dall’all. 1 n. II 81 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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