Art. 856 CCS dal 2024
Art. 856 XIII. Diffida al creditore
1 Se il creditore di una cartella ipotecaria è ignoto da dieci anni, durante i quali non sono stati chiesti gli interessi, il proprietario del fondo gravato può esigere che il giudice diffidi pubblicamente il creditore ad annunciarsi entro sei mesi.
2 Se il creditore non si annuncia entro tale termine e se dalle indagini risulta che secondo ogni probabilit il credito non sussiste più, il giudice ordina:1. per la cartella ipotecaria registrale, la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario;2. per la cartella ipotecaria documentale, l’annullamento della stessa e la cancellazione del diritto di pegno dal registro fondiario.
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