Art. 851 CCS dal 2024

Art. 851 IX. Luogo di pagamento
1 Salvo diversa convenzione, il debitore deve fare ogni pagamento al domicilio del creditore.
2 Se il creditore non ha un domicilio conosciuto o ha cambiato domicilio a pregiudizio del debitore, questi può liberarsi mediante deposito presso l’autorit competente del proprio domicilio o del domicilio precedente del creditore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.