Art. 85 REDD dal 2022

Art. 85
1. Il presidente della Corte fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte o degli altri documenti.2. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono indirizzati al cancelliere. Il cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e a ognuna delle Parti contraenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.