REDD Art. 85 -

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 85 REDD dal 2022

Art. 85 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 85

1. Il presidente della Corte fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte o degli altri documenti.2. Le osservazioni scritte o gli altri documenti sono indirizzati al cancelliere. Il cancelliere li trasmette a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri e a ognuna delle Parti contraenti.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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