Art. 85 LAINF dal 2024

Art. 85 Sezione 3: Esecuzione Competenza e coordinamento
1 Gli organi esecutivi della LL (1) e l’INSAI applicano le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. (2) Il Consiglio federale regola la competenza e la collaborazione degli organi esecutivi. Esso tiene conto delle singole possibilit materiali e tecniche e delle singole disponibilit di personale.
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3 La commissione di coordinamento delimita i singoli campi d’esecuzione, per quanto il Consiglio federale non abbia disposto in merito; essa provvede all’applicazione uniforme delle prescrizioni preventive nelle aziende. Può inoltre proporre al Consiglio federale di emanare tali prescrizioni e autorizzare l’INSAI a stipulare con organizzazioni qualificate contratti inerenti a determinati compiti esecutivi nel campo della prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali.
4 Le decisioni della commissione di coordinamento vincolano gli assicuratori e gli organi d’esecuzione della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro.
5 La vigilanza sull’attivit della commissione di coordinamento spetta al Consiglio federale (art. 76 LPGA (5) ). (6)
(1) RS 822.11(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(5) RS 830.1
(6) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.