Art. 85 LEF dal 2024

Art. 85 Annullamento o sospensione giudiziali
dell’esecuzione
Se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’esecuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.