Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 85

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 85 LPPC dal 2025

Art. 85 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 85 Attribuzione a una funzione

Chi non accetta l’attribuzione a una funzione nella protezione civile può interporre ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il DDPS decide definitivamente.


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