Art. 85 CCS dal 2024

Art. 85 Tassa sul traffico pesante (1) *
1 La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettivit costi che non possono essere coperti con altre prestazioni o tasse.
2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri. (2)
3 Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.
(1) * Con disposizione transitoria.(2) Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° gen. 2016 (DF del 20 giu. 2013, DCF 13 mag. 2014, DCF 2 giu. 2014, DCF 6 giu. 2014 – RU 2015 645; FF 2010 5843, 2012 1283, 2013 4003 5646, 2014 3507 3511).
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