Art. 85 LADI1 dal 2024
Art. 85 Servizi cantonali
1 I servizi cantonali:a. (1) consigliano i disoccupati e si adoperano per collocarli, eventualmente in collaborazione con le istituzioni di collocamento paritetiche o con quelle gestite dalle organizzazioni dei titolari delle casse o con uffici privati di collocamento; essi procedono nel corso del primo mese di disoccupazione controllata ad un esame approfondito delle possibilit di reintegrazione dell’assicurato;b. appurano il diritto alle prestazioni nella misura in cui tale compito è loro demandato dalla presente legge;c. decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 capoverso 3;d. verificano l’idoneit al collocamento dei disoccupati;e. (2) decidono i casi loro sottoposti dalle casse secondo gli articoli 81 capoverso 2 e 95 capoverso 3;f. eseguono le prescrizioni di controllo del Consiglio federale;g. sospendono gli assicurati dal diritto alle prestazioni nei casi previsti nell’articolo 30 capoversi 2 e 4, e decidono sulle limitazioni del diritto all’indennit per lavoro ridotto o per intemperie (art. 41 cpv. 5 e 50);h. (3) esprimono il loro parere riguardo alle domande di sussidio per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (art. 59c cpv. 3) e si adoperano affinché l’offerta di tali provvedimenti sia sufficiente e adeguata ai bisogni;i. (3) esplicano le altre competenze conferite loro dalla legge, in particolare quelle secondo gli articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4 e 59c capoverso 2;j. (5) fanno periodicamente rapporto all’ufficio di compensazione, a destinazione della commissione di sorveglianza, sulle loro decisioni nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;k. (3) rendono periodicamente conto alla commissione di sorveglianza, secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione, delle spese amministrative del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
2 ... (7)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 ([RU 1996 273]; [FF 1994 I 312]).
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3371]; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) (4)
(4) (6)
(5) Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(6) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(7) Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 ([RU 1996 273]; [FF 1994 I 312]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.