LAMaI Art. 84b - Garanzia della protezione dei dati da parte degli assicuratori

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 84b LAMaI dal 2025

Art. 84b Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 84b (1) Garanzia della protezione dei dati da parte degli assicuratori

Gli assicuratori prendono i necessari provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire la protezione dei dati; elaborano in particolare i necessari regolamenti per il trattamento conformemente all’ordinanza del 31 agosto 2022 (2) sulla protezione dei dati. Tali regolamenti sono sottoposti per valutazione all’Incaricato federale della protezione dei dati e sono resi pubblici.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Compensazione dei rischi), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2009 4755; FF 2004 4903).
(2) RS 235.11.Rinvio adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 dell’O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512), con effetto dal 1° set. 2013.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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