Art. 847 CCS dal 2025

Art. 847 Disdetta
1 Salvo diversa convenzione, il creditore o il debitore può disdire la cartella ipotecaria per la fine di un mese con preavviso di sei mesi.
2 Una tale convenzione non può accordare al creditore un termine di preavviso inferiore a tre mesi, salvo che il debitore sia in mora riguardo all’ammortamento o agli interessi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.