Art. 84 ONC dal 2025

Art. 84 Misure protettive
1 L’autorità che rilascia il permesso ordina le misure necessarie richieste dalle particolarità del veicolo allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione, di proteggere la carreggiata, di evitare rumore e di impedire ogni ostacolo alla circolazione. L’USTRA emana direttive uniformi.
2 Se le condizioni della strada e della circolazione sono difficili, i conducenti di veicoli e le persone ausiliarie devono prendere, di propria iniziativa, le altre misure di sicurezza imposte dalle circostanze.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.