REDD Art. 84 -

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 84 REDD dal 2022

Art. 84 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 84

1. Dal momento del ricevimento della domanda, il cancelliere invia a tutti i membri della Corte un esemplare di tale domanda nonché degli allegati.2. Informa le Parti contraenti che possono sottoporre alla Corte osservazioni scritte sulla domanda.


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