Art. 84 REDD dal 2022

Art. 84
1. Dal momento del ricevimento della domanda, il cancelliere invia a tutti i membri della Corte un esemplare di tale domanda nonché degli allegati.2. Informa le Parti contraenti che possono sottoporre alla Corte osservazioni scritte sulla domanda.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.