Legge federale sull’assicurazione militare (LAM) Art. 84

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAM:



Art. 84 LAM dal 2024

Art. 84 Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) drucken

Art. 84 Obbligo di notificazione del medico, dentista o chiropratico

Il medico, il dentista o il chiropratico consultato è tenuto a notificare immediatamente il caso all’assicurazione militare, se entra in considerazione un rapporto tra affezione e servizio militare. In particolare, deve notificare il caso quando lo esigono il paziente o i congiunti di quest’ultimo. Se omette di adempiere a questo obbligo, il medico, il dentista o il chiropratico risponde delle conseguenze.


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