Art. 83b CCS dal 2024

Art. 83b 1. Obbligo di revisione e diritto applicabile (1)
1 L’organo superiore della fondazione designa un ufficio di revisione.
2 L’autorit di vigilanza può liberare la fondazione dall’obbligo di designare un ufficio di revisione. Il Consiglio federale ne definisce le condizioni.
3 Salvo disposizioni particolari vigenti per le fondazioni, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni (2) sull’ufficio di revisione nell’ambito della societ anonima.
4 Se la fondazione è tenuta a far effettuare una revisione limitata, l’autorit di vigilanza può imporle di procedere a una revisione ordinaria se necessario per valutarne affidabilmente la situazione patrimoniale e reddituale.
(1) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).(2) RS 220
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