Art. 834 CCS dal 2024

Art. 834 3. Comunicazione dell’assunzione del debito
1 L’assunzione del debito da parte dell’acquirente dev’essere notificata al creditore dall’ufficiale del registro.
2 Il termine di un anno per la dichiarazione del creditore decorre da questa notificazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.