Art. 83 CPP dal 2024

Art. 83 Interpretazione e rettifica delle decisioni
1 Se il dispositivo di una decisione è poco chiaro, contraddittorio o incompleto o è in contraddizione con la motivazione, l’autorit penale che ha pronunciato la decisione la interpreta o la rettifica ad istanza di parte o d’ufficio.
2 L’istanza è presentata per scritto; vi devono essere indicati i passaggi contestati o le modifiche auspicate.
3 L’autorit penale d alle altre parti l’opportunit di pronunciarsi sull’istanza.
4 La decisione interpretata o rettificata è comunicata alle parti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.