Art. 83 LAM dal 2024

Art. 83 Obbligo di notificazione dell’avente diritto
1 Al momento della visita sanitaria di entrata, durante il servizio e alla fine del medesimo, l’assicurato è tenuto a notificare al medico di truppa o del corso qualsiasi affezione di cui ha conoscenza. Se la notificazione non può essere fatta al medico di truppa o del corso, l’assicurato deve notificare l’affezione a un superiore, all’attenzione del medico di truppa o del corso. Se l’assicurato disattende tali obblighi senza un motivo sufficiente, l’assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilit preponderante, l’affezione è stata causata o aggravata durante il servizio (art. 6).
2 Dopo il servizio, l’assicurato deve notificare ogni affezione connessa con il servizio a un medico, un dentista o un chiropratico. Fintanto che non ha ricevuto questa notificazione, l’assicurazione militare non è tenuta ad entrare nel merito di una domanda.
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4 Le prestazioni possono essere ridotte in modo corrispondente nella misura in cui la violazione intenzionale dell’obbligo di notificazione della persona che pretende prestazioni conformemente ai capoversi 1 e 2 come pure all’articolo 31 LPGA (2) cagioni spese supplementari all’assicurazione militare. (3)
(1) Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) RS 830.1
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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