Art. 83 LIFD dal 2024

Art. 83 Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche
1 I lavoratori senza permesso di domicilio che hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettati a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attivit lucrativa dipendente. Ne sono eccettuati i redditi assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.
2 I coniugi che vivono in comunione domestica non sono assoggettati all’imposta alla fonte se uno di essi ha la cittadinanza svizzera o possiede il permesso di domicilio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attivit lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.