Art. 83 LPP dal 2025

Art. 83 Imposizione delle prestazioni
Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.