Art. 83 LADI1 dal 2024
Art. 83 Capitolo 3: Altri organi esecutivi Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
1 L’ufficio di compensazione:a. contabilizza i contributi pagati al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione;b. tiene i conti del fondo di compensazione;c. (1) controlla periodicamente la gestione delle casse e dei servizi cantonali; può delegare il controllo delle casse interamente o parzialmente ai Cantoni o a terzi;cbis. (2) verifica l’adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali;d. verifica i pagamenti delle casse o ne affida la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente;e. (1) impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi cantonali;f. (4) decide le pretese di risarcimento della Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa di compensazione dell’AVS (art. 82, 85d, 88 e 89a);g. assegna alle casse i mezzi necessari attinti al fondo di compensazione, secondo le prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza;h. (5) prende provvedimenti per impedire il pagamento di prestazioni ingiustificate e, in caso di disoccupazione persistente ed elevata, impiega ispettori straordinari;i. (6) ...k. (7) prende le decisioni giusta l’articolo 59c capoverso 3 e versa i sussidi previsti negli articoli 62 e 64b;l. sorveglia le decisioni del servizio cantonale;m. (7) decide della computabilit delle spese amministrative delle casse, del servizio cantonale, degli uffici regionali di collocamento e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;n. provvede al coordinamento con le altre assicurazioni sociali;nbis. (9) garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’allegato I articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 (10) tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunit europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);o. (11) ...p. (12) coordina l’esecuzione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che può esso stesso elaborare;q. (12) prende disposizioni per l’applicazione dell’articolo 59a;r. (14) decide in deroga all’articolo 35 LPGA (15) sui litigi in materia di competenza locale dei servizi cantonali;s. (16) statuisce sui casi di cui all’articolo 31 capoverso 1bis che gli sottopone il servizio cantonale.
1bis Per adempiere i compiti assegnatigli dalla legge, nonché a scopi statistici, l’ufficio di compensazione gestisce sistemi d’informazione per:a. il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;b. il collocamento pubblico (art. 35 cpv. 1 lett. a della legge del 6 ottobre 1989 (17) sul collocamento [LC]);c. l’analisi dei dati del mercato del lavoro;d. la gestione della piattaforma di accesso ai servizi online destinata alle persone di cui all’articolo 96c capoverso 1quater;e. la gestione della piattaforma del servizio pubblico di collocamento (art. 35 cpv. 1 lett. b LC). (18)
2 Esso sottopone alla commissione di sorveglianza:a. il conto d’esercizio e patrimoniale del fondo di compensazione e il rapporto annuo che essa trasmetter , corredati del proprio parere, al Consiglio federale;b. altri conteggi periodici;c. (7) rapporti periodici sui controlli della gestione e sulle revisioni dei pagamenti eseguiti dalle casse, come anche sulle decisioni dei servizi cantonali nel settore dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;d. (7) le domande di sussidio per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro (art. 73);e. (7) i rendiconti previsti nell’articolo 59c capoverso 3;f. (12) il bilancio preventivo e il conto del centro d’informatica.
3 La Seco dirige l’ufficio di compensazione.
(1) (3)
(2) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 3093]; [FF 2000 1588]).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 3093]; [FF 2000 1588]).
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3371]; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 ([RU 1996 273]; [FF 1994 I 312]).
(6) Abrogata dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° lug. 2021 ([RU 2021 338]; [FF 2019 3659]).
(7) (8)
(8) (19)
(9) Introdotto dall’art. 2 n. 15 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali) ([RU 2006 979]; [FF 2004 5203 ][5863]). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 5233]; [FF 2016 1899]).
(10) [RS 0.142.112.681]
(11) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995 ([RU 1996 273]; [FF 1994 I 312]). Abrogata
(12) (13)
(13) (22)
(14) Introdotta dall’all. n. 16 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 ([RU 2002 3371]; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(15) [RS 830.1]
(16) Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(17) [RS 823.11]
(18) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 ([RU 2021 338]; [FF 2019 3659]).
(19) (20)
(20) (21)
(21) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 ([RU 2003 1728]; [FF 2001 1967]).
(22) Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 ([RU 1996 273]; [FF 1994 I 312]).
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